Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Altre operazioni
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Operazioni e servizi bancari e finanziari
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Norme relative a particolari operazioni di credito
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Disposizioni relative a particolari operazioni di credito
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2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.
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2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.
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3. Le disposizioni del presente capo si applicano alle operazioni previste dal capo II del presente titolo per gli aspetti non diversamente
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3. Gli enti non bancari abilitati a effettuare operazioni di credito agrario continuano a esercitarlo con le limitazioni previste nei rispettivi
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4. Quando i finanziamenti siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina prevista dalla presente sezione per le operazioni di
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2. All'obbligo di comunicazione sono del pari assoggettate le operazioni che, deliberate o da effettuarsi in più riprese, superino complessivamente
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1. Alle operazioni di credito al consumo si applica l'art. 116. La pubblicità è, in ogni caso, integrata con l'indicazione del TAEG e del relativo
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2. Gli statuti contengono le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, determinate sulla
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capo per le operazioni di credito fondiario.
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1. Le operazioni di credito agrario possono essere assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia, avente personalità
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conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della
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1. I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale della banca, esercitano tutte le azioni a essa spettanti e procedono alle operazioni della
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acquisiscono una situazione dei conti. Alle operazioni assiste almeno un componente il comitato di sorveglianza.
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inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
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. Le istruzioni possono prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.
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3. Il CICR: a) individua le operazioni e i servizi da sottoporre a pubblicità, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB; b) detta disposizioni relative
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4. Anche ai fini dell'eventuale esecuzione di riparti agli aventi diritto, i commissari possono contrarre mutui, effettuare altre operazioni
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8. Se alle operazioni indicate nei commi 1 e 3 partecipano soggetti appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocità
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mobiliari, alla natura dell'emittente o alle modalità di svolgimento dell'operazione, tipologie di operazioni sottratte all'obbligo di comunicazione
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esercitati con la firma congiunta di due di essi. E' fatta salva la possibilità di conferire deleghe, anche per categorie di operazioni, a uno o più
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1. La Banca d'Italia può imporre il divieto di intraprendere nuove operazioni oppure ordinare la chiusura di succursali alle banche autorizzate in
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condizione economica relativa alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli
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2. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, individua le operazioni alle
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svolgimento delle operazioni da terzi, sotto la propria responsabilità e con oneri a carico della liquidazione. In casi eccezionali, i commissari
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3. La Banca d'Italia può emanare direttive per lo svolgimento della procedura e può stabilire che talune categorie di operazioni o di atti debbano
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4. Le operazioni di credito agrario e di credito peschereccio possono essere effettuate mediante utilizzo, rispettivamente, di cambiale agraria e di
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servizi, la Banca d'Italia adotta le misure necessarie, comprese l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni e la chiusura della succursale
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parte di un gruppo bancario, per le obbligazioni e per gli atti indicati nel comma 1 posti in essere con la società medesima o per le operazioni di
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, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare operazioni riservate agli
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; 2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro